CANONE IN BOLLETTA. CODICI SICILIA ATTIVA LINEA DEDICATA

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato il modello necessario per certificare di non possedere la televisione o per segnalare di non essere soggetti a pagare il canone. Purtroppo si registrano ancora diversi punti oscuri e, incredibilmente, il sito che la Rai ha dedicato al canone risulta in molte parti ancora NON ATTIVO, così come anche problematiche di accesso sono presenti anche nel portale dell’Agenzia delle Entrate.

In ragione di questa situazione, l’Associazione Codici Sicilia mette a disposizione degli utenti un servizio di aiuto alla compilazione e di informazioni: è possibile richiedere aiuto gratuitamente via mail scrivendo a sportellocodici.catania@gmail.com oppure via telefono chiamando il 3202281052

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Ecco gli esenti dal pagamento della tassa di possesso:

1) Chi non ha un apparecchio tv;

2) Chi non ha un apparecchio tv oltre quello per cui ha presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento;

3) Chi è intestatario di un’utenza elettrica diversa dal componente della famiglia che già paga il canone

(Fonte: Redazione Economia, Corriere della Sera)

Chi non ha (egli e qualunque altro componente della sua famiglia anagrafica), nelle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica, un apparecchio Tv;
Chi (egli e qualunque altro componente della sua famiglia anagrafica) non ha un apparecchio Tv oltre quello per cui ha presentato denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
Chi, facente parte della stessa famiglia anagrafica, è intestatario di una utenza elettrica diversa rispetto al componente della famiglia anagrafica che già paga il canone. In questo caso va indicato anche il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestataria dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.
L’erede può presentare la dichiarazione in relazione all’utenza elettrica intestata, transitoriamente, a un soggetto deceduto.
Chi ha compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone, non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

L’autocertificazione di non possesso della televisione ai fini del non pagamento del canone Rai in bolletta dovrà essere inviata in via telematica, su una piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio 2016, scrive il quotidiano «Italia Oggi». Se si sceglie di spedire il modello con posta entro il 30 aprile. La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fintanto che sussiste la principale condizione al non pagamento del canone: il non possesso dell’apparecchio (qui tutte le informazioni)

 

 

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