Ritardo di ore per un Catania-Roma, Ryanair condannata a risarcire il passeggero

I diritti ci sono e bisogna farli valere. È il significato della sentenza che il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, ha pronunciato lo scorso 23 marzo nella causa civile tra un consumatore rappresentato dall’associazione Codici e Ryanair per un volo segnato da un forte ritardo. Il verdetto ha premiato il passeggero, che dovrà essere rimborsato e risarcito. Ma andiamo con ordine. Il volo risale all’ottobre 2021, da Catania a Roma con partenza alle 21,45 ed arrivo previsto alle 23,10. Giunto in aeroporto, il passeggero ha atteso senza alcuna informazione il decollo, avvenuto alle 2,27, atterrando nella capitale alle 3,30, ossia 4 ore e 20 minuti dopo l’orario previsto. Un ritardo che ha costretto il passeggero a spese extra per rientrare a casa.

“Abbiamo presentato un reclamo a Ryanair per chiedere rimborso e risarcimento del nostro assistito – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – e, di fronte al rifiuto della compagnia, siamo arrivati al Giudice di Pace. La sentenza pronunciata nei giorni scorsi è importante per due motivi. Il primo riguarda la competenza territoriale in caso di vendita di biglietti online. Come abbiamo sostenuto, nell’acquisto non si applica il luogo dove ha sede il vettore, né il luogo di partenza o destinazione del volo, ma quello dove il passeggero è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del biglietto emesso online che, nel caso in questione, coincide nel luogo di residenza del passeggero, ovvero Roma. Il secondo motivo è legato alla tesi difensiva di Ryanair, che ha sostenuto che il ritardo è stato provocato dal dirottamento del volo precedente a Fiumicino a causa del maltempo. Dalla documentazione depositata è emerso che il temporale sarebbe avvenuto nel Nord Europa. Considerando la flotta numerosa, Ryanair avrebbe potuto gestire il maltempo in un altro modo. La compagnia, in fase di programmazione dei voli, deve tener conto del rischio del ritardo connesso all’eventuale emergere di circostanze eccezionali che possono verificarsi, come guasti tecnici e forza maggiore. Due punti fondamentali, che sono stati riconosciuti dal giudice, che ha condannato la compagnia all’indennizzo contrattuale di 250 euro, al rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo ed al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi della convenzione di Montreal”.

“Ci teniamo a questa sentenza anche per il suo significato – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e perché ci auguriamo che serva da stimolo per i consumatori. I tempi non sono brevi, è vero. C’è voluto più di un anno per giungere alla sentenza, ma alla fine è arrivata e questo è quello che conta. Spesso le compagnie puntano proprio sui tempi lunghi, che magari possono scoraggiare i passeggeri dal fare reclamo. Questa vicenda dimostra, invece, che con pazienza e tenacia è possibile far valere i propri diritti. Siamo riusciti ad ottenere il rimborso ed il risarcimento per un passeggero costretto a subire un ritardo di oltre 4 ore senza assistenza e con spese extra per tornare a casa. Non funziona così. In queste situazioni ci sono dei paletti da rispettare e la sentenza del Giudice di Pace di Roma lo evidenzia in maniera inequivocabile. Il messaggio che vogliamo lanciare ai consumatori, dunque, è di non subire disservizi e disagi, ma di far sentire la propria voce, perché i diritti non sono degli optional e le compagnie devono rispettarli”.

L’associazione Codici è impegnata anche nel settore del trasporto aereo a fornire assistenza ai consumatori per cancellazioni, ritardi o mancata informazione su scioperi, solo per citare alcuni esempi. In questi casi è possibile fare una segnalazione e richiedere assistenza telefonando al numero 0952180387 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sicilia@codici.org.

ASSOCIAZIONE CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO – CODICI SICILIA

C.F. 97245130824 – Associazione di consumatori ed utenti L.R. 23 maggio 1994, n. 7

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