ANNULLATE BOLLETTE PAZZE DEL COMUNE DI TRAPANI: UN’ALTRA VITTORIA DEL CODICI

Arriva una seconda sentenza del Giudice di Pace di Trapani (la prima risale al 2017) che ha annullato le eccedenze relative a consumi per gli anni 2015 – 2016 e 2017 fatturate dal Comune di Trapani – Ufficio Acquedotto nella qualità di gestore idrico, ad una famiglia di due persone. I due coniugi, vedendosi recapitare diverse eccedenze hanno voluto vederci chiaro e, da una lettura dei mc del contatore,  acclaravano con ritrazione fotografica che i mc non corrispondevano a quelli fatturati. Inviavano pertanto un formale reclamo al gestore idrico, allegando la foto del contatore, richiedendo quindi la verifica sia dei dati in loro possesso, il riscontro delle date lettura contatore che la funzionalità dello stesso. Non avendo ricevuto alcun riscontro dagli Uffici comunali decidevano pertanto di agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni.  In sede giudiziale, il Giudice di Pace, nella persona del dott. Diego Vallone, accertava l’incongruenza, l’inesattezza e la presuntività dei dati fatturati. In particolare, si legge nella motivazione: ” l’amministrazione convenuta non ha documentato la corrispondenza tra consumo e lettura in ordine alle fatture impugnate e, in relazione alla distinzione tra  le eccedenze di consumo di prima fascia e l’eccedenza di consumo di seconda fascia”. L’Avvocato Vincenzo Maltese, che ha acquisito diverse competenze nel settore idrico, e che assistito i coniugi spiega che le fatture emesse dal Comune in questione, non riportano le date certe delle letture dei contatori, bensì solo l’arco temporale che può andare dal gennaio al giugno o dal gennaio al 31 dicembredi ogni anno. “E’ una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini che devono leggere quante volte gli addetti sono passati, quante letture sono state effettuate nell’arco di un anno, specie se si chiedono in pagamento eccedenze nei consumi. Le fatture idriche, richieste ai cittadini – spiega l’avv.Vincenzo Maltese – sia per consumi ordinari che per eccedenze sono prive sia dell’indicazione della lettura del contatore che del periodo di riferimento. Sul punto, si precisa che tale circostanza rende gravemente viziate le richieste di pagamento. Alla luce di quanto detto, è oltremodo evidente che tale comportamento, oltre ad essere del tutto arbitrario e per nulla trasparente nei confronti dei cittadini-utenti, espone il comune a numerosi contenziosi con probabili condanne alle spese in danno del Comune.
Mi auguro pertanto, conclude il legale, che tali indicazioni vengano recepite dagli Uffici comunali a partire dal corrente anno”.  

Il Giudice ha quindi annullato tutte le eccedenze di seconda fascia facendo risparmiare circa il 50% dell’importo fatturato, condannando altresì il Comune al pagamento delle spese processuali.

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