Grande novità sui maxi conguagli delle bollette energetiche

E’ un grande passo avanti quello fatto dal Parlamento verso i consumatori: la Camera ha approvato la mozione che blocca i pagamenti di centinaia di maxi bollette con conguagli illegittimi, basati su consumi stimati. Dopo i provvedimenti aperti dall’Antitrust su Eni, Acea Energia, Edison Energia, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico per pratiche commerciali scorrette e disservizi di ogni tipo, si mobilita anche la politica. Ora tocca al Governo dare il via alla moratoria, in modo da bloccare i pagamenti finché le Autorità competenti non abbiano completato le verifiche sulla condotta degli operatori. bollette“Ma la moratoria non basta! Noi di Codici – commenta Luigi Gabriele, responsabile Affari Istituzionali dell’Associazione – chiediamo urgentemente che l’Autorità (AEEGSI) blocchi tutti i pagamenti relativi agli oneri di misura. Ricordiamo che questa voce (lettura contatore) incide per 1/3 sulle bollette e quindi i distributori di energia e gas percepiscono un pagamento per un’attività che non svolgono e che ha costretto il Parlamento a chiedere una mozione al Governo. Non tollereremo mai più che gli italiani paghino per i disservizi delle multiutility. Riteniamo urgente che il Governo blocchi la cancellazione della tutela (ddl concorrenza)  per evitare il ripetersi di queste rapine autorizzate”.

Ma c’è di più: la mozione della Camera chiede anche al Governo di attivarsi, eventualmente anche a livello legislativo, “stabilendo che, nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull’autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute”.

Infine, il Governo dovrà “assumere iniziative per rafforzare il principio secondo cui la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale anche inasprendo le sanzioni in caso di violazione del principio per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due anni la data di fatturazione”.

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