ODISSEA DI 14 ORE PER 200 SICILIANI PROVENIENTI DA SANTORINI: IL GIUDICE CONDANNA MISTRAL AIR A RISARCIRE UNO DEI PASSEGGERI

“La notizia ai tempi fece scalpore in quanto oltre 200 passeggeri siciliani (tra cui anche bambini) furono costretti a trascorrere tra evidenti disagi la vigilia del ferragosto chiusi nello scalo greco di Santorini. In quell’occasione l’associazione CODICI si era da subito attivata per dare supporto agli utenti. Adesso, il Giudice di Pace di Acireale con la sentenza nr. 715/2018 ha condannato la compagnia aerea Mistral Air a risarcire i danni causati ad uno dei passeggeri catanesi costretti a subire quella che fu una vera e propria odissea a causa di un ritardo di oltre 14 ore”.

 

CATANIA- La notizia ai tempi fece scalpore in quanto oltre 200 passeggeri siciliani (tra cui anche bambini) furono costretti a trascorrere tra evidenti disagi la vigilia del ferragosto chiusi nello scalo greco di Santorini (cfr. http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/14/200-siciliani-bloccati-scalo-santorini_e71a3db1-b8f7-4b02-b8d9-0cb714b5682d.html).

In quell’occasione, l’associazione CODICI si era da subito attivata per offrire supporto agli utenti che avevano letteralmente preso d’assalto le linee telefoniche dell’associazione, inoltrando anche un esposto all’ENAC. Adesso, il Giudice di Pace di Acireale con la sentenza nr. 715/2018 ha condannato la compagnia aerea Mistral Air a risarcire i danni causati ad uno dei passeggeri Catanesi costretti a subire quella che fu una vera e propria odissea  a causa di un ritardo di oltre 14 ore.

I FATTI: In data 14.08.2016 la passeggera si trovava insieme ad altri 200 passeggeri (tra cui anche molti bambini)  all’aeroporto nazionale di Thira al fine di far rientro a Catania, dopo aver trascorso una settimana di vacanza a Santorini (Grecia).

In precedenza, invero, la signora aveva acquistato un pacchetto turistico “tutto incluso” offerto da un’ Agenzia di Viaggi, il quale comprendeva: soggiorno con pernottamento, trasferimenti da e per il locale aeroporto, volo a/r operato dal vettore Mistral Air S.r.l.

Come da programma, il rientro – previsto per la vigilia di Ferragosto, in data 14.08.2016 – sarebbe dovuto avvenire col volo M4 2968 della compagnia aerea Mistral Air s.r.l.  previsto per le ore 10:20.

Tuttavia, già prima dell’arrivo in Grecia, la signora veniva informata a mezzo mail di un cambio operativo secondo il quale il  rientro a Catania sarebbe avvenuto il giorno 14 agosto 2016 ma alle ore 08.50 e con il diverso volo n. M4 2974, sempre della compagnia aerea Mistral Air.

Per tale ragione, il giorno prima della partenza – e cioè il 13.08.2016 – il referente del Tour Operator in loco comunicava a tutto il gruppo di viaggiatori (di cui la passeggera era parte) che li avrebbe prelevati dal punto di ritrovo stabilito alle ore 6,15 e li avrebbe condotti – con trasferimento in bus – presso l’Aeroporto Nazionale di Thira, per l’avvio delle procedure di imbarco e il successivo rientro a Catania.

Senonché, all’appuntamento prefissato, veniva invece comunicata l’impossibilità di rientrare con il volo schedulato per le ore 8,50 e si invitavano i turisti ad attendere nuove comunicazioni, in considerazione del fatto che il rientro sarebbe avvenuto ad orario da definirsi (!!!).

Naturalmente, com’era ovvio che fosse, non si rendeva praticabile la possibilità di soggiornare presso le camere degli Hotel, in quanto – su esplicita richiesta del personale delle varie strutture – le stesse dovevano essere liberate, al fine di consentire un’adeguata pulizia per l’arrivo di nuovi ospiti, previsto già per la mattinata (!).

Intorno a metà mattina, quando il disagio di tutti era ormai palpabile, il Tour Operator si rendeva disponibile ad organizzare uno spostamento dalla struttura alberghiera per ora di pranzo, offrendo la possibilità di consumare un pasto gratuitamente.

In tale circostanza, la passeggera (insieme agli altri passeggeri) apprendeva con sgomento che la partenza per Catania sarebbe avvenuta non prima delle ore 20,00; il nuovo appuntamento al luogo di ritrovo stabilito veniva pertanto fissato per le ore 18,00. Nelle more, la passeggera continuava a sostare presso la reception della struttura alberghiera, prendendo consapevolezza che gli impegni precedentemente assunti con amici e parenti per trascorrere insieme la vigilia di Ferragosto erano oramai irrimediabilmente compromessi (!).

Arrivati all’aeroporto di Thira, dopo oltre nove ore di ritardo rispetto al volo originariamente fissato, la stessa prendeva amaramente contezza che una  ulteriore sfiancante attesa la attendeva: il tabellone luminoso recante la lista delle partenze, indicava infatti il volo M4 2974 Santorini – Catania come “CANCELLATO”, e ciò senza che ne fosse stata data la benché minima preventiva comunicazione, o che fosse diramata alcuna informazione ufficiale.

Ma vi è di più!

Nessuna tipologia di assistenza veniva prestata dal personale della Compagnia né dai referenti in loco del Tour Operator, che si erano limitati ad accompagnare i passeggeri presso la struttura dileguandosi magicamente subito dopo, lasciandoli letteralmente “accampati” in una hall dalle dimensioni anguste e sovraffollata, priva di sufficienti posti a sedere (che costringevano i passeggeri ad occupare anche le scale, intralciando in questo modo anche le vie di fuga con pregiudizio per la sicurezza), dotata di un sistema di areazione inadeguato, e di servizi igienici da terzo mondo.

Soltanto alle ore 21,30, in maniera casuale (atteso che nessuno si era premurato di fornire ai malcapitati qualsivoglia comunicazione), alcuni passeggeri apprendevano dall’altoparlante una comunicazione in lingua inglese che preannunciava il volo per Catania come prossimo all’imbarco, operato tuttavia non più da Mistral Air bensì dal vettore Bulgarian Air.

Il decollo avveniva, dunque, intorno alle 22:15 ora locale, con atterraggio all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania – Fontanarossa alle ore 23:45 ora locale, dopo esattamente quattordici ore rispetto all’orario originariamente prefissato e a vigilia di Ferragosto ormai del tutto compromessa.

Per tale ragione, la passeggera, una volta rientrata a Catania, decideva di rivolgersi insieme ad altri passeggeri allo “Sportello del Viaggiatore” dell’Associazione dei Consumatori CODICI per rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelati i propri diritti.

Per tale ragione, la stessa assistita dagli avvocati Manfredi Zammataro e Mario Emanuele Campione del Foro di Catania citava in giudizio Mistral Air dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale affinché venisse condannata al risarcimento del danno da ritardo aereo oltre al risarcimento per il danno da vacanza rovinata.

Il Giudice di Pace di Acireale a seguito dell’istruttoria processuale, accoglieva in toto le richieste della passeggera, dichiarando Mistral s.r.l. e il Tour Operator responsabile dell’evento occorso al passeggero da liquidare in 700 euro a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre alle spese di lite. Ebbene, considerato che in corso di causa si era addivenuti ad un accordo economico tra il passeggero e il Tour Operator (il Tour Operator infatti aveva preferito addivenire ad una transazione economica per evitare una possibile condanna), il Giudice di Pace ha pertanto pronunciato la condanna solo nei confronti del vettore Mistral Air per la somma di sua competenza.

“Fin dal primo momento avevamo avvisato Mistral Air e il Tour Operator che la condotta posta in essere fosse del tutto illegittima e lesiva per i passeggeri, essendo chiaro come nel caso di specie la compagnia aerea non avesse rispettato gli standard europei. Purtroppo però – afferma l’Avv. Manfredi Zammataro segretario regionale del CODICI- il comportamento tenuto dal Vettore e dal Tour Operator fu quello di totale disinteresse, declinando ogni responsabilità in merito. Per fortuna, le ragioni dei consumatori in casi come questi,  trovano sempre più spesso conforto nelle sentenze dei Tribunali che condannano i comportamenti illegittimi adottati da alcune compagnie aeree e dei tour operator.  Inoltre, la sentenza in questione conferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza e  particolarmente importante  in quanto considera la vacanza come bene in senso giuridico, suscettibile di commercializzazione quanto meno se effettuata durante il periodo delle ferie (come nel caso in questione), che costituirebbe pertanto un “bene” (suscettibile di valutazione economica in quanto acquistata proprio allo scopo intrinseco di trascorrere il periodo di ferie per rigenerare i bisogni psicofisici). Pertanto la mancata o pregiudicata possibilità di utilizzare le ferie per la finalità del riposo, si tradurrebbe quindi in un pregiudizio patrimoniale risarcibile. Considerato anche il fatto che non si potrà avere altro ristoro fino al successivo periodo di riposo “.

ASSOCIAZIONE CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO – CODICI SICILIA

C.F. 97245130824 – Associazione di consumatori ed utenti L.R. 23 maggio 1994, n. 7

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