TRENI DEL GOL: CODICI AMMESSA PARTE CIVILE

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«Antonino Pulvirenti non può essere rinviato a giudizio». Lo dice l’avvocato dell’ex patron del Catania nella seduta del procedimento I treni del gol in cui la giudice delle udienze preliminari Francesca Carcione si è espressa sulle richieste di costituzione delle parti civili: tutte accolte – da quella della Figc a quella della società di scommesse Planet365 – a eccezione di alcuni soci dell’associazione Pro legis «perché non abbonati», spiega il dispositivo. Il pubblico ministero Alessandro Sorrentino replica sulle eccezioni della difesa, che si incentra sulle intercettazioni telefoniche: «Richieste non accoglibili».

Nell’aula numero due del tribunale di Catania c’è la solita folla di avvocati. Attendono tutti l’esito del primo capitolo del procedimento che riguarda le cinque partite dello scorso campionato di serie B che l’ex presidente rossazzurro ha ammesso di avere tentato di comprare. Ma le parole che hanno più eco sono quelle dette dopo la pronuncia della giudice. Appartengono all’avvocato Giovanni Grasso, che regge la difesa di Pulvirenti: «Il pubblico ministero ha fornito solo parte dei file audio delle intercettazioni che riguardano l’interezza dell’indagine». Vizio che violerebbe la legge, e quindi «a meno che il fascicolo non sia integrato con i file mancanti, il procedimento a carico del mio assistito è da considerarsi nullo», sostiene Grasso.

Contestato è l’utilizzo stesso, da parte dell’accusa, delle intercettazioni che hanno a un capo del telefono Pulvirenti: «Sono state disposte per un’indagine diversa da quella sulle combine – spiega Grasso – e per legge non possono essere utilizzate in un procedimento diverso». Erano state disposte il 26 marzo a seguito di una denuncia fatta del patron del Catania: il caso della lettera arrivata a Torre del Grifo – sede del club – con dentro alcune pallottole, una foto di Pulvirenti e una della squadra e «che avevano come scopo un tentativo di estorsione», precisa l’avvocato. Le registrazioni sono durate fino al 25 aprile e hanno evidenziato però, un altro tipo di reato. Per il quale Pulvirenti non era più vittima anzi, sarebbe stato arrestato prima, e recluso ai domiciliari poi con l’accusa di truffa e frode sportiva.

Anche il difensore di un altro imputato, Gianluca Impellizzeri, chiede la nullità del procedimento. Per un’altra ragione: «Il pm ha aggiunto un’aggravante alle accuse, e la legge non lo prevede». Il pubblico ministero Sorrentino, che rappresenta l’accusa, risponde anzitutto al legale di Pulvirenti: «Non siamo tenuti a fornire anche gli atti secretati». E citando dei precedenti simili, andati a sentenza, replica «che non esiste il presupposto per dichiarare la nullità». Nel merito dell’utilizzabilità delle intercettazioni aggiunge «che le combine sono state indotte anche dalle minacce ricevute. Fatto che lega le due indagini», aggiunge. E chiede anche il rigetto della richiesta di nullità per Impellizzeri.

L’ultima parola l’avrà la giudice Carcione, che il 9 giugno deciderà se accogliere le domande di nullità. All’inizo della seduta invece aveva letto il dispositivo sulle richieste di costituzione delle parti civili. Tra queste, oltre ad abbonati dipay-tv e stadio, anche Figc, Lega Serie BConfconsumatoriCodacons, Codici Sicilia e pure la Planet365. Tutte le richieste sono state accolte, nell’unica respinta – in parte – sono state ammesse solo le ragioni dei richiedenti anche abbonati al Calcio Catania. Pure in questa occasione come nelle precedenti, erano assenti Pulvirenti e tutte le altre persone accusate. Tra le quali ci sono anche Pablo Cosentino, ex amministratore delegato della società, Daniele Delli Carri, ex direttore sportivo degli etnei, Fernando ArbottiFabrizio Milozzi e Piero Di Luzio.

fonte: www.meridionews.it

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